Herambiente è vicina ai propri clienti e li vuole supportarle nella riapertura garantendogli agilità e flessibilità. Per tutte le omologhe aventi scadenza tra il 23/03/2020 ed il 13/04/2020 oltre i successivi quarantacinque giorni necessari al corretto e ordinario ripristino delle attività (ovvero 31/05/2020).
Tale disposizione non trova applicazione con riguardo alle omologhe dei rifiuti destinati alle discariche, nonché ad altri impianti le cui autorizzazioni prevedono, a livello prescrittivo, un diverso termine perentorio e pertanto non prorogabile. Fanno parte di quest’ultima categoria i seguenti impianti di Herambiente:
GESTIONE DEI RIFIUTI - disposizioni temporanee limitate all’emergenza
RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE DEVONO ESSERE SMALTITI CON PARTICOLARI MODALITÀ
Le indicazioni di ISPRA e dell’ISS, seppur riferite ad ambiti domestici, per i DPI utilizzati in attuazione delle norme di distanziamento e riduzione delle possibilità di contagio, utilizzati in ambienti dove non sia accertata la presenza di casi confermati COVID-19, pur evidenziando la necessità di adottare cautele e di indirizzare tali rifiuti all’incenerimento, non suggeriscono la necessità di trattamento come rifiuti a rischio infettivo.
In assenza dell’accertamento di effettiva presenza, nei locali aziendali, di personale risultato positivo al COVID è comunque opportuno adottare misure di cautela, replicando le indicazioni di sicurezza suggerite dall'ISS, cioè avviando i DPI utilizzati direttamente all’incenerimento, utilizzando sacchi da riporre in contenitori esterni, possibilmente rigidi al fine di facilitarne la movimentazione, senza la necessità di gestirli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo. In tal caso il codice EER 15.02.03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 - risulterebbe appropriato.
Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con proprie ordinanze, e la Regione Piemonte con nota dell’Assessore all’Ambiente, hanno disposto la temporanea assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti in ambito economico e produttivo rappresentati da DPI (mascherine, guanti, etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, disponendo, inoltre, che debbano essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati confezionandoli in doppio sacco, cioè con le modalità di confezionamento fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020.
Si ritiene opportuno e necessario limitare tale possibilità di conferimento nell’indifferenziato urbano ai DPI utilizzati esclusivamente in attuazione delle disposizioni per il distanziamento connesse all’emergenza COVID, escludendo quelli già normalmente in uso per le attività “ordinarie” di produzione, gestione e manutenzione degli impianti produttivi, che già dovrebbero avere una destinazione individuata.
In altre regioni, ove non sia possibile conferire al servizio locale di gestione del rifiuto urbano o per esigenze organizzative, le imprese possono affidarsi ad aziende specializzate nel trattamento dei rifiuti speciali. Il documento "I rifiuti costituiti da DPI usati" pubblicato da ISPRA sul proprio sito web indica la possibilità di tenere in deposito in azienda (“quarantena”) i rifiuti per un periodo di almeno 9 giorni dal momento della produzione degli stessi, prima del conferimento a smaltimento, sulla base delle indicazioni ISS sulla permanenza del virus sulle superfici.
Herambiente è disponibile al ritiro di tutte queste tipologie di rifiuti e in linea con queste disposizioni, garantisce priorità di accesso a questa tipologia di rifiuti, su tutti i propri termovalorizzatori.
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RIFIUTI A POTENZIALE RISCHIO INFETTIVO
Si ritiene necessario gestire come rifiuti a rischio infettivo i DPI utilizzati, anche in ambienti non sanitari, per il contatto con soggetti risultati positivi COVID19 o per le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti frequentati da tali soggetti prima di essere ospedalizzati.
Il Ministero della Salute, con propria Circolare 5443 del 22/02/2020, ha fornito indicazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, compresa la gestione di determinati rifiuti, prodotti sia in ambito sanitario sia non sanitario (stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati), di seguito riportate in sintesi.
Herambiente è disponibile al ritiro di tutte queste tipologie di rifiuti e in linea con queste disposizioni, garantisce priorità di accesso a questa tipologia di rifiuti, su tutti i propri termovalorizzatori.
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La conversione in Legge dei DL 18/2020, con Legge 27/2020 stabilisce che il deposito temporaneo è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi (art. 113-bis); la norma vale a livello nazionale ed integra quanto eventualmente disposto dalle Ordinanze regionali.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; la disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate (comprese le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali) (articolo 103).
Conferma della proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini (articolo 113):
Herambiente è disponibile al ritiro di tutte queste tipologie di rifiuti e in linea con queste disposizioni, garantisce priorità di accesso a questa tipologia di rifiuti, su tutti i propri termovalorizzatori.
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DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
Alcune Regioni, fra le quali Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con specifiche ordinanze, hanno disposto deroghe ai criteri per il deposito temporaneo di rifiuti previsti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. stabilendo l’incremento delle quantità massime in deposito e/o l’incremento dei tempi di permanenza presso il produttore.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Ordinanza n. 57/2020, integra la precedente Ordinanza n. 43/2020; il provvedimento introduce i seguenti principali aspetti sulla gestione dei rifiuti:
REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 41 del 15 aprile 2020.
REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana con l’Ordinanza n. 25/2020 ha disciplinato speciali modalità di gestione dei rifiuti ma, al momento, non ha previsto deroghe ai criteri di assimilazione dei rifiuti, ai fini del conferimento al servizio pubblico dei DPI utilizzati per la prevenzione COVID19, e non ha previsto deroghe ai criteri di deposito temporaneo.
REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha adottato, con il decreto n. 520 del 1 aprile 2020 il provvedimento introduce i seguenti principali aspetti sulla gestione dei rifiuti:
REGIONE PIEMONTE
Regole temporanee del conferimento dei rifiuti per le attività produttive
La Regione Piemonte ha emanato una nota, sulle indicazioni predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per la tutela da COVID-19 in cui si precisa che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche, quali mascherine e guanti, devono essere conferiti nella frazione di rifiuti INDIFFERENZIATI.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Ordinanza Presidente delle Giunta Regionale n. 1/2020/AMB.
Incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’articolo 183 comma 1) lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione:
Le deroghe sono condizionate alla richiesta espressa alle seguenti condizioni, da dichiarare con autocertificazione, garantendo spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
REGIONE MARCHE
La Regione Marche, con l’ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020 stabilisce che è di competenza delle Province territorialmente interessate, ove lo ritengano necessario, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 di cui alla Circolare del MATTM del 30 marzo 2020, atte a consentire il deposito temporaneo di rifiuti in deroga ai criteri previsto dall’art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2020